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Dia fotovoltaico

La Dia per il fotovoltaico
Per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici fino a 20 kwp é sufficiente la Denuncia Inizio Attività (DIA).
E’ soggetto alla DIA il fotovoltaico superiore a 20 kWp o i siti con vincoli paesaggistici, una volta comunicato con la DIA la propria intenzione ad istallare l’impianto fotovoltaico, generalmente decorsi 30 giorni si può dare inizio ai lavori.

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DIA impianto fotovoltaico
Per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, non è necessario avere specifiche autorizzazioni, é sufficiente la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli impianti inferiori a 20 kWp non sono considerati impianti industriali e non sono soggetti alla DIA o a verifica ambientale (salvo per le aree protette). L’impianto fotovoltaico può essere installato anche in aree agricole.

DIA per pannelli fotovoltaici
Il D. L.gs. n° 115/2008 (dal 4 Luglio 2008) permette la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, con i pannelli fotovoltaici istallati in modo complanare alla falda del tetto, senza dover ricorrere alla DIA. Se non viene modificata la sagoma degli edifici l’istallazione dei pannelli fotovoltaici non richiede la DIA, in quanto l’intervento è assimilato alla manutenzione ordinaria.

Abolizione DIA fotovoltaico
Abolizione della DIA per l’impianto fotovoltaico aderente o integrato nei tetti degli edifici; Il fotovoltaico é considerato assimilato alla manutenzione ordinaria, questa tipologia d’impianto fotovoltaico é escluso della denuncia di inizio attività. L’abolizione della DIA rappresenta una semplificazione burocratica che agevola l’istallazione del fotovoltaico.




DIA fotovoltaico per vigilare
La D.I.A. è quella comunicazione che permette agli uffici tecnici comunali di compiere la vigilanza sull`attività edilizia che si svolge sul territorio amministrato. Con la D.I.A. si può ristrutturare il proprio appartamento, con opere di manutenzione ordinaria o straordinaria nell’immobile. La D.I.A. é regolamentata dal Testo Unico dell`Edilizia (D.P.R. 380/2001, artt. 22 e 23).

DIA fotovoltaico silenzio assenso
Per la D.I.A. vige il silenzio-assenso. Una volta comunicato con la DIA la propria intenzione ad istallare l’impianto fotovoltaico, generalmente decorsi 30 giorni si può dare inizio ai lavori. Alla scadenza del termine di trenta giorni matura l’autorizzazione implicita ad eseguire il fotovoltaico, come indicato nella D. I. A. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno.

Comunicazione DIA fotovoltaico
Sono soggetti a DIA (denuncia inizio attività) gli interventi d’installazione di pannelli fotovoltaici superiori a 20 kWp (considerati impianti industriali). I piccoli impianti sono esonerati se i pannelli fotovoltaici sono complanari all’edificio ma se vi sono vincoli paesaggistici (centri storici, riserve, parchi, etc.) vanno chieste le preventive autorizzazioni agli enti competenti.








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